Art. 1.
(Strumenti di verbalizzazione).

      1. La verbalizzazione di qualunque dichiarazione pronunciata in sede di interrogatorio di indagato o di persona a qualunque titolo informata sui fatti non può essere compiuta attraverso l'utilizzo di personal computer o altro strumento di scrittura capace di immagazzinamento di dati, con possibilità di richiamo degli stessi e di loro inserimento in altro testo in stampa.
      2. La verbalizzazione degli atti di cui al comma 1 deve avvenire, a pena di nullità dell'atto, a mano o attraverso macchina per scrivere meccanica o, anche, elettrica o elettronica, ma comunque non dotata di alcuna possibilità di memoria, di immagazzinamento di dati e di capacità di ristampare il testo precedentemente digitato.